Popolari per il Sud

Alessandra Lonardo Mastella
Consiglio Regionale della Campania



NUOVO ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Testo integrale della Legge

INDICE

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1- Oggetto
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Criteri organizzativi
Art. 4 - Fonti

 

Titolo II - SEPARAZIONE FRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

Capo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 5 - Ripartizione delle competenze tra Organi di direzione politica e dirigenza
Art. 6 - Indirizzo politico - amministrativo
Art. 7 - Funzione dirigenziale
Art. 8 - Modalità di esercizio della funzione dirigenziale e responsabilità finanziaria, tecnica ed amministrativa
Art. 9 - Accesso alla dirigenza
Art. 10 - Mobilità dei dirigenti
Art. 11 - Competenze e responsabilità dei funzionari titolari dei Servizi e degli Uffici

Capo II - STRUTTURE SPECIALI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA
Art. 12 - Strutture speciali di supporto
Art. 13 - Il Responsabile delle strutture speciali di supporto
Atr. 14 - Ufficio di Alta Consulenza legislativo - istituzionale in diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio Regionale

 

TITOLO III - ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA
Art. 15 - Articolazione della struttura del Consiglio Regionale
Art. 16 - Direzioni generali
Art. 17 - Direttori generali
Art. 18 - Strutture di primo livello
Art. 19 - Staff
Art. 20 - Settori
Art. 21 - Strutture di secondo livello
Art. 22 - Strutture di terzo livello
Art. 23 - Strutture di progetto
Art. 24 - Formazione della dirigenza e del personale
Art. 25 - Controlli, valutazione dei dirigenti e del personale
Art. 26 - Strutture amministrative di supporto ad organi di controllo e di garanzia

Titolo IV - NORME FINALI

Art. 27 - Dimensione e variazione dell’organico
Art. 28 - Abrogazioni
Art. 29 - Regime transitorio
Art. 30 - Dichiarazione d’urgenza

 

 

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

  1. La presente legge, in coerenza con i principi degli articoli 117 e 97 della Costituzione e con quelli che regolano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, disciplina le linee fondamentali di organizzazione del Consiglio Regionale della Campania, i rapporti di lavoro alle sue dipendenze, le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigenziale e dei funzionari titolari dei Servizi e degli Uffici del Consiglio Regionale e i loro rapporti con gli Organi di Governo.
  2. L’organizzazione del Consiglio Regionale è ispirata ai principi costituzionali, ai modelli delle assemblee parlamentari ed ai principi del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.

Art. 2 - Finalità

  1. La presente legge si propone di potenziare l’efficienza della struttura amministrativa del Consiglio Regionale secondo i principi di imparzialità, di trasparenza e di economicità, al fine di garantire la tutela degli interessi pubblici e dei diritti dei cittadini ed assicurare la responsabilità del conseguimento dei risultati.
  2. La struttura, informata alla piena autonomia organizzativa, funzionale e contabile, è organizzata per perseguire in particolare:
  • a) il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell’azione amministrativa;
  • b) assicurare l’economicità, la speditezza, la trasparenza e la rispondenza dell’azione amministrativa al pubblico interesse;
  • c) accrescere l’efficienza del sistema organizzativo regionale per il migliore soddisfacimento dei bisogni dei cittadini utenti anche in relazione a quella delle corrispondenti strutture organizzative dei Paesi dell’Unione Europea;
  • d) l'efficacia dell'informazione e della comunicazione istituzionale sull'attività del Consiglio;
  • e) l'acquisizione tempestiva di conoscenze rilevanti per l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio;
  • f) il miglioramento della produzione legislativa e normativa, anche con riferimento alla trasparenza, all'adozione di tecniche redazionali e valutative finalizzate all'efficacia delle norme;
  • g) la verifica dei risultati conseguiti rispetto a quelli attesi;
  • h) la valorizzazione del personale, curandone la formazione e lo sviluppo professionale, anche tramite adeguati processi di aggiornamento, riqualificazione e riconversione, garantendo pari opportunità per sesso, razza, lingua, nazionalità e religione.

Art. 3 - Criteri organizzativi

  1. Il modello organizzativo del Consiglio Regionale, al fine di dare adeguata attuazione alle finalità di cui all’art. 2, si ispira ai seguenti principi:
    • a) programmazione, quale metodo di intervento organico nella realtà socio-economica della Regione;
    • b) flessibilità nell’organizzazione delle strutture e nella gestione delle risorse umane;
    • c) controllo dei risultati;
    • d) riconoscimento del ruolo di promozione delle autonomie locali;
    • e) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
    • f) collegamento dell’attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna e di interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
    • g) trasparenza dell’azione amministrativa, attraverso l’individuazione del responsabile per ciascun procedimento e l’istituzione di apposite strutture per l’informazione dei cittadini;
    • h) partecipazione effettiva dei cittadini, degli enti e dei gruppi sociali alla formazione di provvedimenti amministrativi d’interesse generale;
    • i) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico in relazione alle esigenze dell’utenza;
    • l) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell’attività lavorativa;
    • m) flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane;
    • n) formazione e aggiornamento del personale, ivi compreso quello appartenente alla qualifica dirigenziale, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.
    • o) qualità dei servizi, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, economicità ed efficienza di gestione amministrativa.
  2. Il Consiglio Regionale della Campania applica il principio della separazione delle competenze e delle responsabilità degli Organi di Governo di cui all’art. 6, da quelle proprie dei dirigenti.

Art. 4 - Fonti

  1. Nel rispetto dei principi costituzionali e di quelli statutari della Regione Campania, le competenze degli Organi di Governo e della dirigenza nell’esercizio dell’attività amministrativa regionale ed i reciproci rapporti sono determinati da legge regionale e da regolamenti di organizzazione per quanto ad essi demandato dalla presente legge.
  2. Il sistema organizzativo del Consiglio è definito mediante atti di organizzazione adottati dagli Organi di Governo e dai dirigenti secondo le rispettive competenze nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.
  3. Il rapporto di lavoro del personale del Consiglio regionale è disciplinato dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni legislative dettate ai sensi dell’articolo 2, comma secondo, del d.lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni e delle specificità connesse al rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione.
  4. I rapporti individuali di lavoro sono regolati secondo le disposizioni dei contratti collettivi. Le disposizioni di legge, regolamento o statuto che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia riservata al personale regionale, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario.

Titolo II - SEPARAZIONE FRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 5 - Ripartizione delle competenze tra Organi di governo e dirigenza

  1. Le funzioni amministrative e le attività di diritto privato che lo Statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli Organi di Governo sono ripartite tra gli stessi e i dirigenti regionali.
  2. Gli Organi di Governo, nell’ambito delle rispettive competenze statutarie e legislative, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verificano, inoltre, la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
  3. Alla dirigenza spetta l’adozione e l’esecuzione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Consiglio, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con assunzione delle responsabilità di gestione e dei relativi risultati.

Art. 6 - Indirizzo politico - amministrativo

1 Al Presidente del Consiglio Regionale, sentito l’Ufficio di Presidenza, per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5, secondo comma, compete:

  • a) la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da attuare e l’adozione degli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
  • b) l’individuazione delle priorità e l’emanazione delle conseguenti direttive generali e speciali per l’azione amministrativa e per la gestione rivolte al conseguimento degli obiettivi prefissati;
  • c) la verifica, anche in itinere, della rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione alle direttive generali e speciali impartite;
  • d) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione dei relativi atti d’indirizzo interpretativo ed applicativo;
  • e) l’adozione degli atti concernenti inchieste e indagini;
  • f) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni o dalle esigenze politico-amministrative o di governo;
  • g) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra le strutture;
  • h) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
  • i) gli altri atti loro attribuiti da leggi regionali.

Art. 7 - Funzione dirigenziale

1. Ai dirigenti regionali, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, definite dalla presente legge e dagli atti regolamentari e di indirizzo politico, compete:

  • a) l’attuazione degli obiettivi, dei programmi, delle priorità e delle direttive generali e speciali fissate dagli Organi di Governo;
  • b) la collaborazione agli Organi di Governo attraverso l’articolazione e formulazione di proposte relative agli atti degli stessi;
  • c) l’organizzazione e la direzione delle strutture operative cui sono preposti;
  • d) lo svolgimento di attività di consulenza, di studio e ricerca;
  • e) lo svolgimento di funzioni ispettive e di controllo;
  • f) la gestione finanziaria ed amministrativa delle attività loro affidate, mediante emanazione diretta di atti amministrativi definitivi anche a rilevanza esterna, che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, con assunzione dei relativi poteri di spesa e delle corrispondenti responsabilità di impegno e liquidazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità e bilancio;
  • g) ogni altra attività loro attribuita da altre leggi o disposizioni regionali.

Art. 8 - Modalità di esercizio della funzione dirigenziale e responsabilità finanziaria, tecnica ed amministrativa

  1. I dirigenti, nell’esercizio delle funzioni, devono attenersi alle direttive emanate dagli organi competenti ed assicurare la rigorosa osservanza delle norme procedimentali previste dalla legislazione vigente. Gli atti adottati dai direttori generali vengono trasmessi in originale all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale. Entro il 30 gennaio di ogni anno i Direttori generali, di cui al successivo art. 17, presentano all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente la quale forma oggetto di valutazione.
  2. Ferma la responsabilità penale, civile, contabile, amministrativa e disciplinare prevista per tutti i dipendenti regionali, i dirigenti sono responsabili in via esclusiva, nell’esercizio delle proprie funzioni, degli atti adottati, della gestione delle risorse attribuite, del conseguimento degli obiettivi loro assegnati e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa conseguiti; del buon andamento e dell’imparzialità dell’Amministrazione cui sono preposti, secondo i principi della legittimità ed economicità della gestione, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa e della semplificazione e trasparenza delle procedure, nonché della compatibilità finanziaria.
  3. I dirigenti sono altresì responsabili dell’inadempienza programmatica, amministrativa e finanziaria dei provvedimenti assunti e dell’assolvimento parziale delle funzioni di sopporto tecnico-amministrativo all’assemblea regionale, all’Ufficio di Presidenza ed al suo Presidente.
  4. L’inosservanza delle direttive o il risultato negativo della gestione possono comportare, previa contestazione dei fatti e conseguente controdeduzione dell’interessato, il collocamento a disposizione dei dirigenti per la durata massima di un anno e conseguente perdita del trattamenti economico accessorio connesso alla funzione. Tale provvedimento è adottato dall’Ufficio di Presidenza. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine di qualifica dirigenziale.
  5. Per le finalità di cui al secondo comma, i dirigenti predeterminano con atto formale i criteri oggettivi, certi e verificabili, in base ai quali deve essere provveduto all’istruttoria e all’adozione degli atti di competenza.
  6. I dirigenti condividono la responsabilità delle direttive e degli atti cui hanno concorso e per i quali non hanno espresso per iscritto il loro dissenso. Essi hanno il diritto di esprimere formalmente il proprio eventuale dissenso per ragioni di legittimità. Sono tenuti invece ad eseguire le disposizioni che, nonostante il dissenso espresso, vengono rinnovate per iscritto, salvo che non comportino atti illeciti.
  7. In caso di ritardi ed omissioni, previa diffida, il Presidente del Consiglio, sentito l’Ufficio di Presidenza, ha facoltà di nominare un Commissario ad acta affinché eserciti, in via sostitutiva, gli atti che il dirigente avrebbe dovuto adottare. In tal caso, il Consigliere Questore procede all’accertamento delle responsabilità dirigenziali, se del caso nominando apposita commissione e riferendo all’Ufficio di Presidenza e dando comunicazione al Nucleo di Valutazione di cui al successivo art. 25.
  8. Il sistema di verifica e controllo dell’attività dirigenziale è regolato nell’ambito del successivo art. 25.

Art. 9 - Accesso alla dirigenza

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme ordinamentali generali poste dal d.lgs. n. 165 del 2001, l’accesso alla qualifica dirigenziale è disciplinato da leggi regionali e dai regolamenti.

Art. 10 - Mobilità dei dirigenti

  1. La mobilità interna dei dirigenti costituisce criterio organizzatore al fine di una migliore funzionalità della struttura e di una più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse.
  2. La mobilità dei dirigenti dalla struttura di assegnazione ad altra struttura è disposta con provvedimento motivato dell’Ufficio di Presidenza.

Art. 11 - Competenze e responsabilità dei funzionari titolari dei Servizi e degli Uffici

  1. Il funzionario titolare del Servizio o dell’Ufficio, nell’ambito delle sue competenze e con il grado di autonomia e responsabilità di prodotto e di risultato previsti dalle norme vigenti e dai CC.CC.NN.LL. per le categorie di appartenenza, svolge le funzioni affidategli e, in particolare:
    • a) assicura il raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati dal dirigente dal quale gerarchicamente o funzionalmente dipende, coadiuvando lo stesso nella gestione delle risorse umane;
    • b) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali della struttura di appartenenza;
    • c) formula proposte al dirigente dal quale gerarchicamente o funzionalmente dipende relativamente alle competenze attribuite al Servizio o all’Ufficio;
    • d) verifica periodicamente la distribuzione del lavoro tra i dipendenti assegnatigli e la produttività degli stessi.
  2. Il sistema di verifica e controllo dell’attività dei funzionari è regolamentato nell’ambito del successivo art. 25.
  3. Gli incarichi possono essere revocati per motivate esigenze organizzative del Consiglio Regionale.
  4. L’inosservanza delle direttive, il mancato raggiungimento degli obiettivi imputabile al funzionario o le risultanze negative del sistema di valutazione in uso possono comportare la revoca dell’incarico.

Capo II - STRUTTURE SPECIALI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

Art. 12 - Strutture speciali di supporto

  • 1. Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un proprio Ufficio di Gabinetto con funzioni di diretto supporto e ciascun componente l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, compreso il Presidente stesso, i gruppi consiliari e il Rappresentante dell’opposizione di un proprio Ufficio di segreteria.
  • 2. L’Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari connessi alle funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite ed è d’ausilio nei rapporti con gli altri Organi regionali, con gli Organi statali e comunitari, centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.
  • 3. Le Commissioni consiliari e i Gruppi Politici possono avvalersi dell’opera di esperti esterni per l’esercizio delle rispettive funzioni. L’Ufficio di Presidenza adotta apposito provvedimento per stabilire i criteri e le procedure relative all’utilizzazione di esperti per l’esame di argomenti specialistici.
  • 4. In relazione all’attività delle commissioni consiliari speciali, possono essere costituiti, con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, gruppi di lavoro composti anche da persone estranee all’Amministrazione regionale, particolarmente qualificate nelle materie oggetto dell’attività delle commissioni suddette.
  • 5. L’Ufficio di Presidenza provvede alla specificazione dei compiti e delle modalità di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui al quarto comma, all’indicazione del numero e alla nomina dei loro componenti e alla determinazione del relativo compenso.
  • 6. Il Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, entro 60 giorni dall’insediamento, determina con propria deliberazione il personale che può essere assegnato agli Uffici di cui ai commi precedenti e alla determinazione del relativo compenso. In assenza del provvedimento, si applicano le corrispondenti disposizioni vigenti nella precedente legislatura.

Art. 13 - Il Responsabile delle strutture speciali di supporto

  1. A ciascuna delle strutture speciali di supporto di cui all’articolo 12, primo comma, è preposto un Responsabile, il cui incarico è disposto con provvedimento del Presidente del Consiglio, relativamente all’Ufficio di gabinetto, e con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, relativamente agli Uffici di segreteria. I provvedimenti sono disposti su proposta nominativa dei singoli componenti l’Ufficio di Presidenza del Consiglio. Il rapporto con il Responsabile della struttura speciale di natura fiduciaria si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell’amministratore proponente. Il contratto è rinnovabile e revocabile con le stesse forme e si risolve di diritto con la cessazione dell’incarico dell’amministratore stesso.
  2. I Responsabili delle strutture speciali di supporto possono essere scelti:
  • a) fra i dirigenti e il personale regionale appartenente alla categoria D o alla categoria C;
  • b) fra i dirigenti e il personale appartenente alla categoria D o alla categoria C di enti locali o alla categoria corrispondente di altre amministrazioni pubbliche;
  • c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.


Art. 14 - Ufficio di Alta Consulenza legislativo-istituzionale in diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio Regionale

  1. Il Presidente del Consiglio regionale istituisce con propria deliberazione l’Ufficio di Alta Consulenza legislativa-istituzionale e di assistenza alle funzioni di governo, composto da esperti esterni all’amministrazione regionale di particolare qualificazione, scelti tra docenti universitari di materie giuridiche o professionisti iscritti negli appositi albi ed in possesso di elevata esperienza e competenza.
  2. Con la deliberazione istitutiva dell’Ufficio di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio regionale stabilisce, tra l’altro, i compiti, le modalità di funzionamento e lo Staff, nomina i componenti, stabilisce la durata della carica e determina il compenso.
  3. L’Ufficio di cui al primo comma opera alla diretta collaborazione del Presidente del Consiglio regionale, in collegamento con l’Ufficio di Presidenza.

Titolo III - ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA

Art. 15 - Articolazione della struttura del Consiglio Regionale

1. La struttura organizzativa del Consiglio si articola in:
a) “strutture permanenti” che attendono allo svolgimento di funzioni ed attività di carattere continuativo di competenza della Regione;
b) “strutture temporanee” preposte all’attuazione di specifici programmi e/o alla realizzazione di progetti innovativi o sperimentali, con carattere di unicità e temporaneità nell’ambito delle attività regionali e che possono richiedere l’integrazione tra diverse unità organizzative, denominate “Strutture di progetto”.
2. Le strutture permanenti si articolano in:
a) direzioni generali;
b) strutture di primo livello, che comprendono le posizioni di Staff ed i Settori;
c) strutture di secondo livello, denominate Servizi;
d) strutture di terzo livello, denominate Uffici.
3. Entro novanta giorni all’entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di Presidenza, con appositi regolamenti, costituisce le sei Direzioni generali di cui al successivo art. 16, nomina i responsabili, stabilisce la durata dell’incarico ed il compenso, definisce i principi, i criteri e le modalità di funzionamento delle strutture amministrative consiliari.
4. I regolamenti di cui al comma precedente disciplinano altresì:
a) le dotazioni organiche dei ruoli del personale e della dirigenza del Consiglio;
b) l’accesso ai ruoli del personale e della dirigenza del Consiglio;
c) le modalità di costituzione e tenuta del ruolo della dirigenza del Consiglio;
d) la composizione ed il numero dei Servizi ed Uffici compresi nell’ambito di ciascuna Direzione generale;
e) le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi;
f) il sistema dei controlli interni;
g) le responsabilità dei dipendenti ed i relativi procedimenti disciplinari, nonché l’istituzione del collegio arbitrale;
h) la disciplina relativa all’autoparco del Consiglio regionale;
i) lo svolgimento del procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti in attuazione dei principi della trasparenza dell’azione amministrativa.
5. Le Strutture di secondo e terzo livello sono istituite e regolamentate con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza.

Art. 16 - Direzioni generali

  1. Le Direzioni generali sono unità organizzative complesse ed articolate, costituite per garantire l’esercizio organico ed integrato delle funzioni regionali finali e strumentali. Esse rappresentano distinti centri di costo nell’ambito del bilancio del Consiglio Regionale.
  2. Sono istituite sei Direzioni generali e precisamente:
  • a) Direzione giuridico-legislativa;
  • b) Direzione economico-finanziaria, amministrativa e di controllo di gestione;
  • c) Direzione risorse umane, gestione servizi ed informatica;
  • d) Direzione comunicazione, stampa e U.R.P.;
  • e) Direzione rapporti istituzionali, cerimoniale ed Unione Europea;
  • f) Segreteria generale, di supporto all’Assemblea e agli Organi Consiliari.

Art. 17 - Direttori generali

1. Le Direzioni generali di cui al precedente articolo sono rette dai Direttori generali che, fermi i poteri d’indirizzo esercitati dall’Ufficio di Presidenza, nell’ambito dell’autonomia loro assegnata con il conferimento dell’incarico:
a) formulano proposte al Presidente e all’Ufficio di Presidenza anche al fine dell’elaborazione di programmi, direttive, schemi di progetti di legge o di atti amministrativi;
b) sottopongono al Presidente e all’Ufficio di Presidenza i progetti attuativi degli obiettivi e dei programmi definiti dall’Ufficio di Presidenza e ne curano l’attuazione, con l’indicazione e l’attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;
c) esercitano i poteri di spesa e di entrata, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, definendo i limiti di spesa che i dirigenti possono impegnare;
d) determinano, previa informazione e concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi e le direttive dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. I Direttori generali definiscono, in particolare, l’orario di servizio, l’orario di apertura al pubblico e l’articolazione dell’orario contrattuale di lavoro, in funzione dell’esigenze funzionali della propria struttura organizzativa;
e) adottano gli atti di gestione del personale, stipulano per conto dell’Ente i contratti individuali di lavoro per il personale e provvedono all’attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale secondo quanto stabilito nei contratti collettivi di riferimento;
f) verificano e controllano l’attività dei dirigenti anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
g) propongono la promozione e la resistenza alle liti, le conciliazioni e le transazioni;
h) nominano i Responsabili delle Strutture di secondo e terzo livello, sulla base dei criteri, generali e specifici, stabiliti dall’Ufficio di Presidenza, sentiti i Responsabili di Settore e di Staff, tenendo conto della professionalità, della competenza e delle attività lavorative svolte;
i) per le materie di rispettiva competenza assistono, su invito, alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza e esprimono, se richiesti, pareri;
l) adottano misure sanzionatorie e ripristinatorie, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, in caso di responsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare;
m) chiedono pareri agli organi consultivi dell’Amministrazione.
2. Il conferimento delle funzioni di direttore generale è disciplinato con apposito regolamento dell’Ufficio di Presidenza di cui all’art. 15, terzo comma.
3. I requisiti per l’attribuzione delle funzioni di direttore generale sono:
a) possesso del diploma di laurea quadriennale, se vecchio ordinamento, specialistica, se nuovo ordinamento;
b) professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
c) comprovata attitudine all’alta direzione;
d) anzianità quinquennale nella qualifica dirigenziale, anche nell’impresa privata, o in alternativa, competenze specialistiche emergenti dal curriculum professionale e dai titoli posseduti.
4. Il conferimento delle funzioni di direttore generale a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico.
5. Gli atti ed i provvedimenti dei Direttori generali sono definitivi e non suscettibili di ricorso gerarchico. L’Ufficio di Presidenza può esercitare il potere di annullamento degli stessi per motivi di legittimità e in ipotesi di contrasto con gli indirizzi politico-amministrativi.
6. I Direttori Generali si riuniscono periodicamente, nella “Conferenza di coordinamento”, presieduta dal Segretario Generale.

Art. 18 - Strutture di primo livello

1. Le strutture di primo livello comprendono:
a) Unità organizzative costituite nell’ambito delle sei Direzioni generali, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo di compiti di studio, ricerca, analisi, soluzioni di problemi, assistenza tecnica ed ispettiva, nonché di specifiche attività professionali caratterizzate tutte da un elevato grado di autonomia e di responsabilità di prodotto e di risultato, denominate “Staff”;
b) Unità con organizzazione complessa, costituite nell’ambito delle sei Direzioni ed individuate sulla base di specifiche competenze e funzioni omogenee, denominate “Settori”.

Art. 19 - Staff

1. Le posizioni di Staff sono strutture di primo livello, con carattere permanente, create con la finalità di fornire, tra l’altro, assistenza tecnico-legislativa alle commissioni consiliari.
2. Alla direzione della struttura di Staff è preposto un dirigente.

Art. 20 - Settori

1. Nell’ambito delle sei Direzioni generali sono istituite strutture di primo livello con compiti di direzione, coordinamento e verifica delle attività della struttura e delle strutture di secondo e terzo livello incardinate nel settore.
2. Alla direzione del Settore è preposto un dirigente.

Art. 21 - Strutture di secondo livello

1. Le strutture di secondo livello sono unità organizzative complesse che dipendono dalle strutture di primo livello, finalizzate alla gestione di uno o più processi di riferimento.
2. Alle strutture di secondo livello, denominate Servizi, caratterizzate da ampia autonomia organizzativa e gestionale, sono preposti:
a) funzionari direttivi con almeno 15 anni di anzianità nella categoria giuridica D/3, già titolari di una unità operativa complessa o di analoga struttura presso altre pubbliche amministrazioni;
b) funzionari direttivi della categoria giuridica D/3, con almeno 10 anni di servizio nei ruoli della regione Campania.
3. L’incarico di responsabile di Servizio è conferito dal Direttore generale competente, su proposta del dirigente di Settore.
4. I funzionari di cui al secondo comma devono riferire periodicamente in ordine agli obiettivi loro assegnati, essendo soggetti a verifiche da parte del dirigente della Struttura di primo livello nell’ambito della quale sono incardinati.

Art. 22 - Strutture di terzo livello

1. Le strutture di terzo livello sono unità organizzative semplici individuate in base ai criteri dell’efficienza ed economicità dell’organizzazione dei processi di lavoro, denominate “Uffici”.
2. Gli Uffici sono le dirette articolazioni delle Direzioni, dei Settori e dei Servizi.
3. L’incarico di responsabile di Ufficio è conferito dal dirigente della Direzione competente, sentiti i Responsabili di Settore e di Servizio, al personale inquadrato nell’ambito della categoria giuridica D.

Art. 23 - Strutture di progetto

1. Le Strutture di progetto sono unità organizzative, istituite con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza, per il soddisfacimento di esigenze particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti di rilevante entità e complessità d’interesse regionale.
2. Il provvedimento di cui al secondo comma deve stabilire:
a) gli obiettivi da raggiungere e i risultati attesi dal progetto;
b) le risorse umane e finanziarie assegnate;
c) la durata del progetto;
d) le modalità di verifica dello stato di avanzamento del progetto;
3. Con il medesimo provvedimento l’Ufficio di Presidenza provvede alla nomina del responsabile del progetto, all’individuazione delle sue attribuzioni e alla determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 24 - Formazione della dirigenza e del personale

1. La formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento professionale dei dirigenti e del personale sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell’attività amministrativa.
2. Per le finalità di cui al comma precedente l’Ufficio di Presidenza attiva programmi ed iniziative, stipulando convenzioni con Università o Dipartimenti Universitari, istituti pubblici o privati di riconosciuta competenza formativa, con esperti del settore interessato.
3. I dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale segnalano i fabbisogni.

Art. 25 - Controlli, valutazione dei dirigenti e del personale

1. Il sistema dei controlli interni e la metodologia di valutazione delle prestazioni dirigenziali e del personale è approvato dall'Ufficio di Presidenza.
2. Al fine della verifica dell’imparziale ed efficiente funzionamento dell’amministrazione regionale è istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale, con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza, il Nucleo di Valutazione, composto da esperti in materie giuridiche, economiche ed in tecniche di valutazione e di controllo di gestione, esterni all’amministrazione, con il compito di valutare le prestazioni dei dirigenti anche sulla base dei risultati del controllo di gestione.
3. Gli esperti sono nominati dal Presidente sentito l’Ufficio di Presidenza e durano in carica per un periodo non superiore a quello dell’Ufficio di Presidenza stesso. Essi operano in autonomia e trasmettono annualmente all’Ufficio di Presidenza una relazione sui risultati dell’attività svolta.
4. Il Nucleo determina annualmente i parametri di riferimento per il controllo.
5. Il Nucleo, oltre alle funzioni di cui al secondo comma, svolge attività di:
a) supporto all’Ufficio di Presidenza nella valutazione dei Direttori generali;
b) supporto al Direttore generale nella valutazione delle prestazioni dei Dirigenti di Staff e di Settore;
c) supporto ai Dirigenti di Staff e di Settore nella valutazione delle prestazioni dei titolari delle posizioni di cui agli artt. 21 e 22 e del restante personale.

Art. 26 - Strutture amministrative di supporto ad organi di controllo e di garanzia

1. L’Ufficio di Presidenza con apposita deliberazione provvede all’istituzione ed all’organizzazione delle strutture amministrative di supporto ad organi di controllo e di garanzia che, per la natura delle funzioni che svolgono, sono dotati di particolare autonomia.
2. Sono strutture amministrative di supporto ad organi di controllo e di garanzia quelle preposte a:
a) il Collegio dei revisori dei conti;
b) il Difensore civico;
c) il Comitato regionale per le comunicazioni;
d) altri organismi previsti da leggi regionali.
3. L’incarico di dirigente delle strutture di cui al primo comma è conferito dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza. Il personale è assegnato alle strutture su deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, su proposta del dirigente delle stesse.

Titolo IV- NORME FINALI

Art. 27 - Dimensione e variazione dell’organico

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio, con delibera, procede almeno con cadenza triennale, alla revisione della struttura organizzativa e della dotazione organica del Consiglio Regionale, nonché alla programmazione dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle esigenze correlate all’evoluzione istituzionale e funzionale dell’Ente e dell’impatto organizzativo indotto dal conferimento delle funzioni.

Art. 28 - Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 29 - Regime transitorio

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ufficio di Presidenza e il Presidente del Consiglio regionale adottano tutti i provvedimenti previsti dalla presente legge. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di legge in vigore, i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni - Enti locali ed i rispettivi contratti collettivi decentrati integrativi.
  2. L’efficacia delle disposizioni della presente legge relative alle strutture e al personale del Consiglio che necessitano di regolamenti e provvedimenti di cui alla presente legge è differita alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. Fino a tale data si continuano ad applicare le disposizioni vigenti in ogni singola materia.
  3. I regolamenti di organizzazione di cui alla presente legge sono modificabili con le stesse procedure con le quali sono stati adottati.

Art. 30 - Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto vigente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.


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