| INDICE
Titolo
I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1- Oggetto
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Criteri organizzativi
Art. 4 - Fonti
Titolo
II - SEPARAZIONE FRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE
Capo
I - PRINCIPI GENERALI
Art. 5 - Ripartizione delle competenze tra Organi di direzione
politica e dirigenza
Art. 6 - Indirizzo politico - amministrativo
Art. 7 - Funzione dirigenziale
Art. 8 - Modalità di esercizio della funzione dirigenziale
e responsabilità finanziaria, tecnica ed amministrativa
Art. 9 - Accesso alla dirigenza
Art. 10 - Mobilità dei dirigenti
Art. 11 - Competenze e responsabilità dei funzionari titolari
dei Servizi e degli Uffici
Capo
II - STRUTTURE SPECIALI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA
Art. 12 - Strutture speciali di supporto
Art. 13 - Il Responsabile delle strutture speciali di supporto
Atr. 14 - Ufficio di Alta Consulenza legislativo - istituzionale
in diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio Regionale
TITOLO
III - ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA
Art. 15 - Articolazione della struttura del Consiglio Regionale
Art. 16 - Direzioni generali
Art. 17 - Direttori generali
Art. 18 - Strutture di primo livello
Art. 19 - Staff
Art. 20 - Settori
Art. 21 - Strutture di secondo livello
Art. 22 - Strutture di terzo livello
Art. 23 - Strutture di progetto
Art. 24 - Formazione della dirigenza e del personale
Art. 25 - Controlli, valutazione dei dirigenti e del personale
Art. 26 - Strutture amministrative di supporto ad organi di controllo
e di garanzia
Titolo
IV - NORME FINALI
Art. 27 -
Dimensione e variazione dell’organico
Art. 28 - Abrogazioni
Art. 29 - Regime transitorio
Art. 30 - Dichiarazione d’urgenza
Titolo
I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
-
La presente legge, in coerenza con i principi degli articoli 117
e 97 della Costituzione e con quelli che regolano il rapporto
di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, disciplina
le linee fondamentali di organizzazione del Consiglio Regionale
della Campania, i rapporti di lavoro alle sue dipendenze, le attribuzioni
e le responsabilità del personale dirigenziale e dei funzionari
titolari dei Servizi e degli Uffici del Consiglio Regionale e
i loro rapporti con gli Organi di Governo.
-
L’organizzazione del Consiglio Regionale è ispirata
ai principi costituzionali, ai modelli delle assemblee parlamentari
ed ai principi del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni
ed integrazioni, in quanto compatibili.
Art. 2 - Finalità
-
La presente legge si propone di potenziare l’efficienza
della struttura amministrativa del Consiglio Regionale secondo
i principi di imparzialità, di trasparenza e di economicità,
al fine di garantire la tutela degli interessi pubblici e dei
diritti dei cittadini ed assicurare la responsabilità del
conseguimento dei risultati.
-
La struttura, informata alla piena autonomia organizzativa, funzionale
e contabile, è organizzata per perseguire in particolare:
-
a) il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell’azione
amministrativa;
-
b) assicurare l’economicità, la speditezza, la trasparenza
e la rispondenza dell’azione amministrativa al pubblico
interesse;
-
c) accrescere l’efficienza del sistema organizzativo regionale
per il migliore soddisfacimento dei bisogni dei cittadini utenti
anche in relazione a quella delle corrispondenti strutture organizzative
dei Paesi dell’Unione Europea;
-
d) l'efficacia dell'informazione e della comunicazione istituzionale
sull'attività del Consiglio;
-
e) l'acquisizione tempestiva di conoscenze rilevanti per l'esercizio
delle attribuzioni del Consiglio;
-
f) il miglioramento della produzione legislativa e normativa,
anche con riferimento alla trasparenza, all'adozione di tecniche
redazionali e valutative finalizzate all'efficacia delle norme;
-
g) la verifica dei risultati conseguiti rispetto a quelli attesi;
-
h) la valorizzazione del personale, curandone la formazione e
lo sviluppo professionale, anche tramite adeguati processi di
aggiornamento, riqualificazione e riconversione, garantendo pari
opportunità per sesso, razza, lingua, nazionalità
e religione.
Art. 3 - Criteri
organizzativi
-
Il modello organizzativo del Consiglio Regionale, al fine di dare
adeguata attuazione alle finalità di cui all’art.
2, si ispira ai seguenti principi:
-
a) programmazione, quale metodo di intervento organico nella
realtà socio-economica della Regione;
-
b) flessibilità nell’organizzazione delle strutture
e nella gestione delle risorse umane;
-
c) controllo dei risultati;
-
d) riconoscimento del ruolo di promozione delle autonomie locali;
-
e) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
-
f) collegamento dell’attività degli uffici attraverso
il dovere di comunicazione interna ed esterna e di interconnessione
mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
-
g) trasparenza dell’azione amministrativa, attraverso
l’individuazione del responsabile per ciascun procedimento
e l’istituzione di apposite strutture per l’informazione
dei cittadini;
-
h) partecipazione effettiva dei cittadini, degli enti e dei
gruppi sociali alla formazione di provvedimenti amministrativi
d’interesse generale;
-
i) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli
uffici al pubblico in relazione alle esigenze dell’utenza;
-
l) responsabilità e collaborazione di tutto il personale
per il risultato dell’attività lavorativa;
-
m) flessibilità nell’organizzazione degli uffici
e nella gestione delle risorse umane;
-
n) formazione e aggiornamento del personale, ivi compreso quello
appartenente alla qualifica dirigenziale, garantendo pari opportunità
alle lavoratrici ed ai lavoratori.
-
o) qualità dei servizi, imparzialità e buon andamento
dell’azione amministrativa, economicità ed efficienza
di gestione amministrativa.
-
Il Consiglio Regionale della Campania applica il principio della
separazione delle competenze e delle responsabilità degli
Organi di Governo di cui all’art. 6, da quelle proprie dei
dirigenti.
Art. 4 - Fonti
-
Nel rispetto dei principi costituzionali e di quelli statutari
della Regione Campania, le competenze degli Organi di Governo
e della dirigenza nell’esercizio dell’attività
amministrativa regionale ed i reciproci rapporti sono determinati
da legge regionale e da regolamenti di organizzazione per quanto
ad essi demandato dalla presente legge.
-
Il sistema organizzativo del Consiglio è definito mediante
atti di organizzazione adottati dagli Organi di Governo e dai
dirigenti secondo le rispettive competenze nel rispetto delle
disposizioni contenute nella presente legge.
-
Il rapporto di lavoro del personale del Consiglio regionale è
disciplinato dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del Libro
V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni legislative
dettate ai sensi dell’articolo 2, comma secondo, del d.lgs.
n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni e delle
specificità connesse al rapporto di lavoro alle dipendenze
della Regione.
-
I rapporti individuali di lavoro sono regolati secondo le disposizioni
dei contratti collettivi. Le disposizioni di legge, regolamento
o statuto che introducano discipline dei rapporti di lavoro la
cui applicabilità sia riservata al personale regionale,
possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi
e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili,
a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario.
Titolo
II - SEPARAZIONE FRA POLITICA E AMMINISTRAZIONE
Capo
I - PRINCIPI GENERALI
Art. 5 - Ripartizione
delle competenze tra Organi di governo e dirigenza
-
Le funzioni amministrative e le attività di diritto privato
che lo Statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono
agli Organi di Governo sono ripartite tra gli stessi e i dirigenti
regionali.
-
Gli Organi di Governo, nell’ambito delle rispettive competenze
statutarie e legislative, esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi
da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni. Verificano, inoltre, la rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa e della gestione agli
indirizzi impartiti.
-
Alla dirigenza spetta l’adozione e l’esecuzione degli
atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché
la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Consiglio,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo, con assunzione delle responsabilità
di gestione e dei relativi risultati.
Art. 6 - Indirizzo
politico - amministrativo
1 Al Presidente
del Consiglio Regionale, sentito l’Ufficio di Presidenza,
per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5, secondo
comma, compete:
- a)
la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da
attuare e l’adozione degli altri atti rientranti nello svolgimento
di tali funzioni;
-
b) l’individuazione delle priorità e l’emanazione
delle conseguenti direttive generali e speciali per l’azione
amministrativa e per la gestione rivolte al conseguimento degli
obiettivi prefissati;
-
c) la verifica, anche in itinere, della rispondenza dei risultati
dell’attività amministrativa e della gestione alle
direttive generali e speciali impartite;
-
d) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione
dei relativi atti d’indirizzo interpretativo ed applicativo;
-
e) l’adozione degli atti concernenti inchieste e indagini;
-
f) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti
da specifiche disposizioni o dalle esigenze politico-amministrative
o di governo;
-
g) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie
da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione
tra le strutture;
-
h) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari
a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri
a carico di terzi;
-
i) gli altri atti loro attribuiti da leggi regionali.
Art. 7 - Funzione
dirigenziale
1. Ai dirigenti
regionali, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, definite
dalla presente legge e dagli atti regolamentari e di indirizzo politico,
compete:
- a)
l’attuazione degli obiettivi, dei programmi, delle priorità
e delle direttive generali e speciali fissate dagli Organi di
Governo;
-
b) la collaborazione agli Organi di Governo attraverso l’articolazione
e formulazione di proposte relative agli atti degli stessi;
-
c) l’organizzazione e la direzione delle strutture operative
cui sono preposti;
-
d) lo svolgimento di attività di consulenza, di studio
e ricerca;
-
e) lo svolgimento di funzioni ispettive e di controllo;
-
f) la gestione finanziaria ed amministrativa delle attività
loro affidate, mediante emanazione diretta di atti amministrativi
definitivi anche a rilevanza esterna, che impegnano l’Amministrazione
verso l’esterno, con assunzione dei relativi poteri di spesa
e delle corrispondenti responsabilità di impegno e liquidazione,
nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità
e bilancio;
-
g) ogni altra attività loro attribuita da altre leggi o
disposizioni regionali.
Art. 8 - Modalità
di esercizio della funzione dirigenziale e responsabilità
finanziaria, tecnica ed amministrativa
- I
dirigenti, nell’esercizio delle funzioni, devono attenersi
alle direttive emanate dagli organi competenti ed assicurare la
rigorosa osservanza delle norme procedimentali previste dalla
legislazione vigente. Gli atti adottati dai direttori generali
vengono trasmessi in originale all’Ufficio di Presidenza
del Consiglio Regionale. Entro il 30 gennaio di ogni anno i Direttori
generali, di cui al successivo art. 17, presentano all’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull’attività
svolta nel corso dell’anno precedente la quale forma oggetto
di valutazione.
-
Ferma la responsabilità penale, civile, contabile, amministrativa
e disciplinare prevista per tutti i dipendenti regionali, i dirigenti
sono responsabili in via esclusiva, nell’esercizio delle
proprie funzioni, degli atti adottati, della gestione delle risorse
attribuite, del conseguimento degli obiettivi loro assegnati e
dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa
conseguiti; del buon andamento e dell’imparzialità
dell’Amministrazione cui sono preposti, secondo i principi
della legittimità ed economicità della gestione,
dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione
amministrativa e della semplificazione e trasparenza delle procedure,
nonché della compatibilità finanziaria.
-
I dirigenti sono altresì responsabili dell’inadempienza
programmatica, amministrativa e finanziaria dei provvedimenti
assunti e dell’assolvimento parziale delle funzioni di sopporto
tecnico-amministrativo all’assemblea regionale, all’Ufficio
di Presidenza ed al suo Presidente.
-
L’inosservanza delle direttive o il risultato negativo della
gestione possono comportare, previa contestazione dei fatti e
conseguente controdeduzione dell’interessato, il collocamento
a disposizione dei dirigenti per la durata massima di un anno
e conseguente perdita del trattamenti economico accessorio connesso
alla funzione. Tale provvedimento è adottato dall’Ufficio
di Presidenza. Per effetto del collocamento a disposizione non
si può procedere a nuove nomine di qualifica dirigenziale.
-
Per le finalità di cui al secondo comma, i dirigenti predeterminano
con atto formale i criteri oggettivi, certi e verificabili, in
base ai quali deve essere provveduto all’istruttoria e all’adozione
degli atti di competenza.
-
I dirigenti condividono la responsabilità delle direttive
e degli atti cui hanno concorso e per i quali non hanno espresso
per iscritto il loro dissenso. Essi hanno il diritto di esprimere
formalmente il proprio eventuale dissenso per ragioni di legittimità.
Sono tenuti invece ad eseguire le disposizioni che, nonostante
il dissenso espresso, vengono rinnovate per iscritto, salvo che
non comportino atti illeciti.
-
In caso di ritardi ed omissioni, previa diffida, il Presidente
del Consiglio, sentito l’Ufficio di Presidenza, ha facoltà
di nominare un Commissario ad acta affinché eserciti, in
via sostitutiva, gli atti che il dirigente avrebbe dovuto adottare.
In tal caso, il Consigliere Questore procede all’accertamento
delle responsabilità dirigenziali, se del caso nominando
apposita commissione e riferendo all’Ufficio di Presidenza
e dando comunicazione al Nucleo di Valutazione di cui al successivo
art. 25.
-
Il sistema di verifica e controllo dell’attività
dirigenziale è regolato nell’ambito del successivo
art. 25.
Art. 9 - Accesso
alla dirigenza
1. Nel rispetto
dei principi costituzionali e delle norme ordinamentali generali
poste dal d.lgs. n. 165 del 2001, l’accesso alla qualifica
dirigenziale è disciplinato da leggi regionali e dai regolamenti.
Art. 10 - Mobilità
dei dirigenti
-
La mobilità interna dei dirigenti costituisce criterio
organizzatore al fine di una migliore funzionalità della
struttura e di una più efficace ed efficiente utilizzazione
delle risorse.
-
La mobilità dei dirigenti dalla struttura di assegnazione
ad altra struttura è disposta con provvedimento motivato
dell’Ufficio di Presidenza.
Art. 11 - Competenze
e responsabilità dei funzionari titolari dei Servizi e degli
Uffici
-
Il funzionario titolare del Servizio o dell’Ufficio, nell’ambito
delle sue competenze e con il grado di autonomia e responsabilità
di prodotto e di risultato previsti dalle norme vigenti e dai
CC.CC.NN.LL. per le categorie di appartenenza, svolge le funzioni
affidategli e, in particolare:
- a)
assicura il raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati
dal dirigente dal quale gerarchicamente o funzionalmente dipende,
coadiuvando lo stesso nella gestione delle risorse umane;
-
b) contribuisce al raggiungimento degli obiettivi generali della
struttura di appartenenza;
-
c) formula proposte al dirigente dal quale gerarchicamente o
funzionalmente dipende relativamente alle competenze attribuite
al Servizio o all’Ufficio;
-
d) verifica periodicamente la distribuzione del lavoro tra i
dipendenti assegnatigli e la produttività degli stessi.
-
Il sistema di verifica e controllo dell’attività
dei funzionari è regolamentato nell’ambito del successivo
art. 25.
-
Gli incarichi possono essere revocati per motivate esigenze organizzative
del Consiglio Regionale.
-
L’inosservanza delle direttive, il mancato raggiungimento
degli obiettivi imputabile al funzionario o le risultanze negative
del sistema di valutazione in uso possono comportare la revoca
dell’incarico.
Capo
II - STRUTTURE SPECIALI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA
Art. 12 - Strutture
speciali di supporto
- 1.
Il Presidente del Consiglio regionale dispone di un proprio Ufficio
di Gabinetto con funzioni di diretto supporto e ciascun componente
l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, compreso il Presidente
stesso, i gruppi consiliari e il Rappresentante dell’opposizione
di un proprio Ufficio di segreteria.
-
2. L’Ufficio di Gabinetto cura la trattazione degli affari
connessi alle funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo
stesso impartite ed è d’ausilio nei rapporti con
gli altri Organi regionali, con gli Organi statali e comunitari,
centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali
e le comunità locali.
-
3. Le Commissioni consiliari e i Gruppi Politici possono avvalersi
dell’opera di esperti esterni per l’esercizio delle
rispettive funzioni. L’Ufficio di Presidenza adotta apposito
provvedimento per stabilire i criteri e le procedure relative
all’utilizzazione di esperti per l’esame di argomenti
specialistici.
-
4. In relazione all’attività delle commissioni consiliari
speciali, possono essere costituiti, con deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza, gruppi di lavoro composti anche da persone estranee
all’Amministrazione regionale, particolarmente qualificate
nelle materie oggetto dell’attività delle commissioni
suddette.
-
5. L’Ufficio di Presidenza provvede alla specificazione
dei compiti e delle modalità di funzionamento dei gruppi
di lavoro di cui al quarto comma, all’indicazione del numero
e alla nomina dei loro componenti e alla determinazione del relativo
compenso.
-
6. Il Presidente, sentito l’Ufficio di Presidenza, entro
60 giorni dall’insediamento, determina con propria deliberazione
il personale che può essere assegnato agli Uffici di cui
ai commi precedenti e alla determinazione del relativo compenso.
In assenza del provvedimento, si applicano le corrispondenti disposizioni
vigenti nella precedente legislatura.
Art. 13 - Il
Responsabile delle strutture speciali di supporto
-
A ciascuna delle strutture speciali di supporto di cui all’articolo
12, primo comma, è preposto un Responsabile, il cui incarico
è disposto con provvedimento del Presidente del Consiglio,
relativamente all’Ufficio di gabinetto, e con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza, relativamente agli Uffici di
segreteria. I provvedimenti sono disposti su proposta nominativa
dei singoli componenti l’Ufficio di Presidenza del Consiglio.
Il rapporto con il Responsabile della struttura speciale di natura
fiduciaria si costituisce con contratto di diritto privato di
durata non superiore al mandato dell’amministratore proponente.
Il contratto è rinnovabile e revocabile con le stesse forme
e si risolve di diritto con la cessazione dell’incarico
dell’amministratore stesso.
-
I Responsabili delle strutture speciali di supporto possono essere
scelti:
-
a) fra i dirigenti e il personale regionale appartenente alla
categoria D o alla categoria C;
-
b) fra i dirigenti e il personale appartenente alla categoria
D o alla categoria C di enti locali o alla categoria corrispondente
di altre amministrazioni pubbliche;
-
c) fra soggetti provenienti dal settore privato o pubblico in
possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni
da svolgere.
Art. 14 - Ufficio di Alta Consulenza legislativo-istituzionale in
diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio Regionale
-
Il Presidente del Consiglio regionale istituisce con propria deliberazione
l’Ufficio di Alta Consulenza legislativa-istituzionale e
di assistenza alle funzioni di governo, composto da esperti esterni
all’amministrazione regionale di particolare qualificazione,
scelti tra docenti universitari di materie giuridiche o professionisti
iscritti negli appositi albi ed in possesso di elevata esperienza
e competenza.
-
Con la deliberazione istitutiva dell’Ufficio di cui al comma
precedente, il Presidente del Consiglio regionale stabilisce,
tra l’altro, i compiti, le modalità di funzionamento
e lo Staff, nomina i componenti, stabilisce la durata della carica
e determina il compenso.
-
L’Ufficio di cui al primo comma opera alla diretta collaborazione
del Presidente del Consiglio regionale, in collegamento con l’Ufficio
di Presidenza.
Titolo
III - ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA
Art. 15 - Articolazione
della struttura del Consiglio Regionale
1. La struttura
organizzativa del Consiglio si articola in:
a) “strutture permanenti” che attendono allo svolgimento
di funzioni ed attività di carattere continuativo di competenza
della Regione;
b) “strutture temporanee” preposte all’attuazione
di specifici programmi e/o alla realizzazione di progetti innovativi
o sperimentali, con carattere di unicità e temporaneità
nell’ambito delle attività regionali e che possono
richiedere l’integrazione tra diverse unità organizzative,
denominate “Strutture di progetto”.
2. Le strutture permanenti si articolano in:
a) direzioni generali;
b) strutture di primo livello, che comprendono le posizioni di Staff
ed i Settori;
c) strutture di secondo livello, denominate Servizi;
d) strutture di terzo livello, denominate Uffici.
3. Entro novanta giorni all’entrata in vigore della presente
legge, l’Ufficio di Presidenza, con appositi regolamenti,
costituisce le sei Direzioni generali di cui al successivo art.
16, nomina i responsabili, stabilisce la durata dell’incarico
ed il compenso, definisce i principi, i criteri e le modalità
di funzionamento delle strutture amministrative consiliari.
4. I regolamenti di cui al comma precedente disciplinano altresì:
a) le dotazioni organiche dei ruoli del personale e della dirigenza
del Consiglio;
b) l’accesso ai ruoli del personale e della dirigenza del
Consiglio;
c) le modalità di costituzione e tenuta del ruolo della dirigenza
del Consiglio;
d) la composizione ed il numero dei Servizi ed Uffici compresi nell’ambito
di ciascuna Direzione generale;
e) le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi;
f) il sistema dei controlli interni;
g) le responsabilità dei dipendenti ed i relativi procedimenti
disciplinari, nonché l’istituzione del collegio arbitrale;
h) la disciplina relativa all’autoparco del Consiglio regionale;
i) lo svolgimento del procedimento amministrativo ed il diritto
di accesso ai documenti in attuazione dei principi della trasparenza
dell’azione amministrativa.
5. Le Strutture di secondo e terzo livello sono istituite e regolamentate
con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza.
Art. 16 - Direzioni
generali
-
Le Direzioni generali sono unità organizzative complesse
ed articolate, costituite per garantire l’esercizio organico
ed integrato delle funzioni regionali finali e strumentali. Esse
rappresentano distinti centri di costo nell’ambito del bilancio
del Consiglio Regionale.
-
Sono istituite sei Direzioni generali e precisamente:
-
a) Direzione giuridico-legislativa;
-
b) Direzione economico-finanziaria, amministrativa e di controllo
di gestione;
-
c) Direzione risorse umane, gestione servizi ed informatica;
-
d) Direzione comunicazione, stampa e U.R.P.;
-
e) Direzione rapporti istituzionali, cerimoniale ed Unione Europea;
-
f) Segreteria generale, di supporto all’Assemblea e agli
Organi Consiliari.
Art. 17 - Direttori
generali
1. Le Direzioni
generali di cui al precedente articolo sono rette dai Direttori
generali che, fermi i poteri d’indirizzo esercitati dall’Ufficio
di Presidenza, nell’ambito dell’autonomia loro assegnata
con il conferimento dell’incarico:
a) formulano proposte al Presidente e all’Ufficio di Presidenza
anche al fine dell’elaborazione di programmi, direttive, schemi
di progetti di legge o di atti amministrativi;
b) sottopongono al Presidente e all’Ufficio di Presidenza
i progetti attuativi degli obiettivi e dei programmi definiti dall’Ufficio
di Presidenza e ne curano l’attuazione, con l’indicazione
e l’attribuzione delle risorse occorrenti alla loro realizzazione;
c) esercitano i poteri di spesa e di entrata, nei limiti degli stanziamenti
iscritti in bilancio, definendo i limiti di spesa che i dirigenti
possono impegnare;
d) determinano, previa informazione e concertazione con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, i criteri generali di organizzazione
degli uffici, secondo i principi e le direttive dell’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale. I Direttori generali definiscono,
in particolare, l’orario di servizio, l’orario di apertura
al pubblico e l’articolazione dell’orario contrattuale
di lavoro, in funzione dell’esigenze funzionali della propria
struttura organizzativa;
e) adottano gli atti di gestione del personale, stipulano per conto
dell’Ente i contratti individuali di lavoro per il personale
e provvedono all’attribuzione dei trattamenti economici accessori
spettanti al personale secondo quanto stabilito nei contratti collettivi
di riferimento;
f) verificano e controllano l’attività dei dirigenti
anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
g) propongono la promozione e la resistenza alle liti, le conciliazioni
e le transazioni;
h) nominano i Responsabili delle Strutture di secondo e terzo livello,
sulla base dei criteri, generali e specifici, stabiliti dall’Ufficio
di Presidenza, sentiti i Responsabili di Settore e di Staff, tenendo
conto della professionalità, della competenza e delle attività
lavorative svolte;
i) per le materie di rispettiva competenza assistono, su invito,
alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza e esprimono, se richiesti,
pareri;
l) adottano misure sanzionatorie e ripristinatorie, nel rispetto
delle disposizioni di legge in materia, in caso di responsabilità
penale, civile, amministrativa e disciplinare;
m) chiedono pareri agli organi consultivi dell’Amministrazione.
2. Il conferimento delle funzioni di direttore generale è
disciplinato con apposito regolamento dell’Ufficio di Presidenza
di cui all’art. 15, terzo comma.
3. I requisiti per l’attribuzione delle funzioni di direttore
generale sono:
a) possesso del diploma di laurea quadriennale, se vecchio ordinamento,
specialistica, se nuovo ordinamento;
b) professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
c) comprovata attitudine all’alta direzione;
d) anzianità quinquennale nella qualifica dirigenziale, anche
nell’impresa privata, o in alternativa, competenze specialistiche
emergenti dal curriculum professionale e dai titoli posseduti.
4. Il conferimento delle funzioni di direttore generale a dirigenti
regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni
per tutto il periodo dell’incarico.
5. Gli atti ed i provvedimenti dei Direttori generali sono definitivi
e non suscettibili di ricorso gerarchico. L’Ufficio di Presidenza
può esercitare il potere di annullamento degli stessi per
motivi di legittimità e in ipotesi di contrasto con gli indirizzi
politico-amministrativi.
6. I Direttori Generali si riuniscono periodicamente, nella “Conferenza
di coordinamento”, presieduta dal Segretario Generale.
Art. 18 - Strutture
di primo livello
1. Le strutture
di primo livello comprendono:
a) Unità organizzative costituite nell’ambito delle
sei Direzioni generali, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo
di compiti di studio, ricerca, analisi, soluzioni di problemi, assistenza
tecnica ed ispettiva, nonché di specifiche attività
professionali caratterizzate tutte da un elevato grado di autonomia
e di responsabilità di prodotto e di risultato, denominate
“Staff”;
b) Unità con organizzazione complessa, costituite nell’ambito
delle sei Direzioni ed individuate sulla base di specifiche competenze
e funzioni omogenee, denominate “Settori”.
Art. 19 -
Staff
1. Le posizioni
di Staff sono strutture di primo livello, con carattere permanente,
create con la finalità di fornire, tra l’altro, assistenza
tecnico-legislativa alle commissioni consiliari.
2. Alla direzione della struttura di Staff è preposto un
dirigente.
Art. 20 - Settori
1. Nell’ambito
delle sei Direzioni generali sono istituite strutture di primo livello
con compiti di direzione, coordinamento e verifica delle attività
della struttura e delle strutture di secondo e terzo livello incardinate
nel settore.
2. Alla direzione del Settore è preposto un dirigente.
Art. 21 - Strutture
di secondo livello
1. Le strutture
di secondo livello sono unità organizzative complesse che
dipendono dalle strutture di primo livello, finalizzate alla gestione
di uno o più processi di riferimento.
2. Alle strutture di secondo livello, denominate Servizi, caratterizzate
da ampia autonomia organizzativa e gestionale, sono preposti:
a) funzionari direttivi con almeno 15 anni di anzianità nella
categoria giuridica D/3, già titolari di una unità
operativa complessa o di analoga struttura presso altre pubbliche
amministrazioni;
b) funzionari direttivi della categoria giuridica D/3, con almeno
10 anni di servizio nei ruoli della regione Campania.
3. L’incarico di responsabile di Servizio è conferito
dal Direttore generale competente, su proposta del dirigente di
Settore.
4. I funzionari di cui al secondo comma devono riferire periodicamente
in ordine agli obiettivi loro assegnati, essendo soggetti a verifiche
da parte del dirigente della Struttura di primo livello nell’ambito
della quale sono incardinati.
Art. 22 - Strutture
di terzo livello
1. Le strutture
di terzo livello sono unità organizzative semplici individuate
in base ai criteri dell’efficienza ed economicità dell’organizzazione
dei processi di lavoro, denominate “Uffici”.
2. Gli Uffici sono le dirette articolazioni delle Direzioni, dei
Settori e dei Servizi.
3. L’incarico di responsabile di Ufficio è conferito
dal dirigente della Direzione competente, sentiti i Responsabili
di Settore e di Servizio, al personale inquadrato nell’ambito
della categoria giuridica D.
Art. 23 - Strutture
di progetto
1. Le Strutture
di progetto sono unità organizzative, istituite con provvedimento
dell’Ufficio di Presidenza, per il soddisfacimento di esigenze
particolari, per la realizzazione di specifici programmi e progetti
di rilevante entità e complessità d’interesse
regionale.
2. Il provvedimento di cui al secondo comma deve stabilire:
a) gli obiettivi da raggiungere e i risultati attesi dal progetto;
b) le risorse umane e finanziarie assegnate;
c) la durata del progetto;
d) le modalità di verifica dello stato di avanzamento del
progetto;
3. Con il medesimo provvedimento l’Ufficio di Presidenza provvede
alla nomina del responsabile del progetto, all’individuazione
delle sue attribuzioni e alla determinazione del relativo trattamento
economico.
Art. 24 - Formazione
della dirigenza e del personale
1. La formazione,
il perfezionamento e l’aggiornamento professionale dei dirigenti
e del personale sono assunti quale metodo permanente al fine della
valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali
e per un qualificato svolgimento dell’attività amministrativa.
2. Per le finalità di cui al comma precedente l’Ufficio
di Presidenza attiva programmi ed iniziative, stipulando convenzioni
con Università o Dipartimenti Universitari, istituti pubblici
o privati di riconosciuta competenza formativa, con esperti del
settore interessato.
3. I dirigenti con funzioni dirigenziali di livello generale segnalano
i fabbisogni.
Art. 25 - Controlli,
valutazione dei dirigenti e del personale
1. Il sistema
dei controlli interni e la metodologia di valutazione delle prestazioni
dirigenziali e del personale è approvato dall'Ufficio di
Presidenza.
2. Al fine della verifica dell’imparziale ed efficiente funzionamento
dell’amministrazione regionale è istituito presso la
Presidenza del Consiglio regionale, con provvedimento dell’Ufficio
di Presidenza, il Nucleo di Valutazione, composto da esperti in
materie giuridiche, economiche ed in tecniche di valutazione e di
controllo di gestione, esterni all’amministrazione, con il
compito di valutare le prestazioni dei dirigenti anche sulla base
dei risultati del controllo di gestione.
3. Gli esperti sono nominati dal Presidente sentito l’Ufficio
di Presidenza e durano in carica per un periodo non superiore a
quello dell’Ufficio di Presidenza stesso. Essi operano in
autonomia e trasmettono annualmente all’Ufficio di Presidenza
una relazione sui risultati dell’attività svolta.
4. Il Nucleo determina annualmente i parametri di riferimento per
il controllo.
5. Il Nucleo, oltre alle funzioni di cui al secondo comma, svolge
attività di:
a) supporto all’Ufficio di Presidenza nella valutazione dei
Direttori generali;
b) supporto al Direttore generale nella valutazione delle prestazioni
dei Dirigenti di Staff e di Settore;
c) supporto ai Dirigenti di Staff e di Settore nella valutazione
delle prestazioni dei titolari delle posizioni di cui agli artt.
21 e 22 e del restante personale.
Art. 26 - Strutture
amministrative di supporto ad organi di controllo e di garanzia
1. L’Ufficio
di Presidenza con apposita deliberazione provvede all’istituzione
ed all’organizzazione delle strutture amministrative di supporto
ad organi di controllo e di garanzia che, per la natura delle funzioni
che svolgono, sono dotati di particolare autonomia.
2. Sono strutture amministrative di supporto ad organi di controllo
e di garanzia quelle preposte a:
a) il Collegio dei revisori dei conti;
b) il Difensore civico;
c) il Comitato regionale per le comunicazioni;
d) altri organismi previsti da leggi regionali.
3. L’incarico di dirigente delle strutture di cui al primo
comma è conferito dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza. Il personale è assegnato
alle strutture su deliberazione dell’Ufficio di Presidenza,
su proposta del dirigente delle stesse.
Titolo
IV- NORME FINALI
Art. 27 - Dimensione
e variazione dell’organico
1. L’Ufficio
di Presidenza del Consiglio, con delibera, procede almeno con cadenza
triennale, alla revisione della struttura organizzativa e della
dotazione organica del Consiglio Regionale, nonché alla programmazione
dei fabbisogni professionali, tenendo conto delle esigenze correlate
all’evoluzione istituzionale e funzionale dell’Ente
e dell’impatto organizzativo indotto dal conferimento delle
funzioni.
Art. 28 - Abrogazioni
1. Sono abrogate
tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.
Art. 29 - Regime
transitorio
-
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l’Ufficio di Presidenza e il Presidente del Consiglio
regionale adottano tutti i provvedimenti previsti dalla presente
legge. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si
applicano le norme di legge in vigore, i contratti collettivi
nazionali di lavoro del Comparto Regioni - Enti locali ed i rispettivi
contratti collettivi decentrati integrativi.
-
L’efficacia delle disposizioni della presente legge relative
alle strutture e al personale del Consiglio che necessitano di
regolamenti e provvedimenti di cui alla presente legge è
differita alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi.
Fino a tale data si continuano ad applicare le disposizioni vigenti
in ogni singola materia.
-
I regolamenti di organizzazione di cui alla presente legge sono
modificabili con le stesse procedure con le quali sono stati adottati.
Art. 30 - Dichiarazione
d’urgenza
1. La presente
legge è dichiarata urgente a norma degli articoli 43 e 45
dello Statuto vigente ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
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