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GIUSTIZIA: LA DIFESA DI SANDRA LONARDO, ACCUSE DAVVERO INCREDIBILI |
Alcune sottolineature dalla memoria difensiva di Sandra Lonardo
LONARDO ACCUSATA DI UNA SINGOLARE ASSOCIAZIONE A DELINQUERE, FATTA PER RAGGIUNGERE ‘OBIETTIVI POLITICI PERSONALISTICI’, NON PER COMMETTERE REATI…
(pag. 6) (…) È molto emblematico il passo che si trova nelle pagine 828-829 dell’ordinanza, nel quale il G.I.P. afferma candidamente, proprio a proposito della Lonardo, che costei era promotrice di un “sistema illecito associativo… che trova attuazione grazie all’utilizzo distorto del potere pubblico, esercitato non per scopi istituzionali, ma per attuare fini individuali e privati, che, ancora una volta, come avvenuto nelle vicende trattate assurte a rilevanza penale ove la predetta risulta coinvolta, sono finalizzate ad acquisire un’utilità politica e personale”. Nonostante una certa infelicità espressiva, il Giudice asserisce che l’indagata sarebbe promotrice di un’associazione che non avrebbe lo scopo di commettere delitti, bensì di realizzare obiettivi politici personalistici, in funzione dei quali i sodali terrebbero comportamenti che talvolta assurgono a rilevanza penale (!).
Non sembra necessario aggiungere altro. L’equivoco in cui il P.M. ha indotto il G.I.P. è tale che l’intera motivazione del gravato provvedimento cautelare risulta diretta a stigmatizzare un asserito cattivo modo di fare politica, mentre non si rinviene neppure un passaggio in cui il Giudice tenti di sostenere che il preteso sodalizio si sia prefisso lo scopo di compiere delitti. Con l’ovvia implicazione che gli indizi illustrati finiscono per delineare un quadro complessivo funzionale a muovere un rimprovero di tipo morale o politico, ma escludono inesorabilmente la configurabilità del delitto di associazione per delinquere.
IN DIECI ANNI AD UNA PERSONA CHE E’ A CAPO DELLA CUPOLA VENGONO CONTESTATI SOLO TRE REATI… per giunta ‘’a mero titolo di concorso morale’’
(pag. 8) (…) Ed invero, in questa prospettiva risulta estremamente significativo rilevare come nell’arco dei dieci anni di operatività della presunta organizzazione criminale ricostruiti nelle mille pagine dell’ordinanza cautelare qui impugnata, la Sig.ra Lonardo (nel ruolo apicale sopra delineato), secondo la stessa prospettazione accusatoria, si sarebbe resa responsabile, peraltro a mero titolo di concorso morale per istigazione, di appena tre (3!) delitti-scopo, complessivamente contestati con le due ordinanze cautelari (quella del G.I.P. di S.M.C.V. e quella in questa sede impugnata). In particolare, in aggiunta alla tentata concussione in danno dell’Annunziata Luigi contestata al capo n. 8) della originaria ordinanza cautelare del gennaio 2008, in questa sede le si addebitano soltanto il delitto di abuso di ufficio (capo 8 dell’attuale rubrica) e quello di peculato (capo 23 dell’attuale rubrica, come riqualificato dal G.I.P.). Infatti, con riguardo alla contestazione contrassegnata dal n. 27), riferita alle vicende del dott. De Lorenzo, lo stesso P.M. ha escluso che sussistono i gravi indizi di colpevolezza a carico della Lonardo (cfr. pag. 803 dell’ordinanza cautelare).
Dunque, già il semplice dato numerico e percentuale, se rapportato al vastissimo arco temporale su cui si sono concentrate le indagini (dieci anni) ed al cospicuo numero di reati contestati con entrambe le ordinanze cautelari a persone diverse dalla Lonardo, dimostra univocamente come le tre ipotesi specifiche di reato a lei contestate risultino totalmente inidonee a configurare un quadro indiziario grave rispetto all’accusa di partecipazione alla presunta associazione per delinquere, meno che mai rispetto a quella di esserne promotrice e capo.
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