Alessandra Lonardo Mastella, presidente del Consiglio Regionale della Campania
   
   
   
   
   
   
   
   

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Notizia del 15 Novembre 2010

GIUSTIZIA: ECCO LE PROVE; CHI ACCUSA SANDRA LONARDO DICE IL FALSO


FONTI D’ACCUSA INATTENDIBILI E BUGIARDE.CI SONO LE PROVE DOCUMENTALI

(DALLA MOMORIA DIFENSIVA)

(pag. 16) (…) In ogni caso, la difesa della Lonardo non intende sottrarsi neanche al compito di contrastare le suggestioni suscitate dall’accusa e, in questa prospettiva, qui di seguito si dimostrerà, con il supporto di innumerevoli prove documentali, come l’intero quadro d’insieme prospettato dall’accusa si fondi unicamente sulle propalazioni provenienti da fonti totalmente inaffidabili, perché spinte da interessi personali ed ignobili rancori; propalazioni, peraltro, integranti talvolta soltanto banali pettegolezzi, tal’altra addirittura volgari e gravi episodi di diffamazione se non addirittura di calunnia.
In più parti dell’ordinanza gravata si legge che le testimonianze acquisite dalla Pubblica Accusa nel corso delle indagini e rese dai sigg. TERESA SUERO, AURELIO BETTINI e GIUSEPPE DE LORENZO avrebbero corroborato largamente l’impianto accusatorio, offrendo conferma delle contestazioni mosse, fra gli altri, alla LONARDO (“Le dichiarazioni di SUERO e BETTINI assumono una grave rilevanza indiziaria riguardo alla ricostruzione del sistema ricattatorio che caratterizza il modello associativo in esame…” - pag. 650 ordinanza;

IL CASO CROCE ROSSA - ECCO PERCHE’ TERESA SUERO HA MENTITO
(pag. 18) (…) III – Nell’ambito della sua deposizione la SUERO afferma pure quanto segue: “Ebbi un primo conflitto con la LONARDO allorquando mi candidai – intorno al 2001 – 2002… a presidente della Croce Rossa, Sezione di Benevento… La LONARDO già era presidente di tale sezione e dunque intendeva ricandidarsi come si ricandidò. Io guidavo l’unica lista che si contrapponeva a quella della LONARDO e chiaramente avevo ben poche possibilità di essere eletta tenuto conto della maggior influenza della LONARDO che aveva sui tesserati e sul tesseramento. Tuttavia, la LONARDO che, non so per quale ragione, non era sicura della sua vittoria, pochi giorni dopo la presentazione della mia lista con un tono aggressivo iniziò ad intimarmi di ritirare la mia candidatura… Io non ritirai la mia candidatura e poche ore prima delle elezioni arrivò un fax dalla sede nazionale della Croce Rossa di Roma che sospendeva le elezioni a tempo indeterminato a Benevento” (pag. 660 Ordinanza).

(pag. 21 ) (…) III – Pure le affermazioni della SUERO relative alla vicenda Croce Rossa non sono altro se non una clamorosa sequela di bugie, riferite con l’evidente finalità di falsamente incolpare la LONARDO.
Infatti, come emerge dal semplice esame del “Regolamento per le prime elezioni dei componenti degli organi centrali e periferici dell’associazione italiana della Croce Rossa”, che si produce, “Il Consiglio Direttivo di ciascun Comitato provinciale…. elegge a scrutinio segreto nel proprio ambito il Presidente del Comitato provinciale” (art. 2) (doc. n. 11).
Sicchè, la SUERO – per concorrere alla carica di Presidente del Comitato di Benevento - avrebbe dovuto farne prima di tutto parte.
Invece, come risulta dall’ordinanza del Commissario straordinario della Croce Rossa Italiana n. 6005 del 28 gennaio 1998, che pure si produce, costei non faceva affatto parte del Comitato (doc. n. 12)!
Ancora, la SUERO – a mò di esemplificazione del quadro di protervie della LONARDO – assume che l’attuale indagata avrebbe (addirittura) ottenuto il commissariamento della Croce Rossa di Benevento al solo scopo di non farla partecipare alla competizione per l’elezione del presidente dell’organismo.
Nulla di più falso!
Le elezioni programmate per il 19 gennaio 2002 (doc. n. 13) per tutto il territorio nazionale non si svolsero, non di certo per volontà della LONARDO, ma a seguito di nota del Ministero della Salute n. svez/01/2000/19/355 del 16 gennaio 2002, che ne dispose l’annullamento in tutt’Italia (doc. nn. 14 e 15).
Con decreto legge del 7 febbraio 2002, n. 8, convertito nella legge n. 56 del 4 aprile 2002, tutti gli organismi provinciali furono prorogati sino al 30 giugno 2002. In data 5 luglio 2002, gli stessi furono nuovamente prorogati per effetto dell’adozione del nuovo statuto della CRI. Indi, con DPCM del 28 ottobre 2002, venne disposto il Commissariamento dell’intera Associazione nazionale, con conseguente ulteriore proroga degli organi territoriali, proseguita sino al 2005 (doc. nn. 16, 17, 18 e 19).
Dunque, nessuna manovra oscura ordita dalla LONARDO ma, al contrario, la dimostrazione dell’assoluta inattendibilità della SUERO e dell’irrilevanza di quanto affermato da costei a fini accusatori.

ANCHE SUI LAVORI ‘GRATIS’ A CASA MASTELLA LA SUERO HA MENTITO
DEPOSITATE AGLI ATTI FATTURE E RICEVUTE PAGAMENTO (COMPRESA L’IVA) – PRODOTTI I TITOLI DI PROPRIETA’ DEL TERRENO
(pag. 18 ) (…) IV - Infine, la SUERO sostiene: “a proposito della Villa dei MASTELLA a Ceppaloni posso dirle che la stessa è stata costruita nel corso degli anni ’90. L’edificio insiste su un fondo che era di proprietà della famiglia della nuora di un certo ENZO BARONE già vice sindaco di Ceppaloni. La villa è stata costruita da una nota famiglia di costruttori di Ceppaloni, la famiglia TRANFA… Conoscevo mastro EMILIO che, ricordo, dopo aver concluso la costruzione della villa – il che è avvenuto pochi anni prima della sua morte – mi confidò che i MASTELLA non avevano pagato adeguatamente il lavoro che aveva fatto e che, per rientrare dalle perdite che aveva da questi lavori, gli erano stati fatti avere degli appalti…” (pag. 711).

(pag. 22) (…) IV - Anche con riferimento alla casa della Lonardo le accuse formulate dalla SUERO sono assolutamente false e prive di fondamento.
Infatti, il terreno sul quale è costruita la villa dei coniugi MASTELLA (peraltro appartenente al nonno della LONARDO, Italico LIZZA, e non a questo tal BARONE) è stato regolarmente acquistato e pagato dalla LONARDO, come è dimostrato dal titolo di provenienza che si produce (doc. n. 20).
Del pari false risultano le affermazioni relative al mancato o inesatto pagamento dei lavori di costruzione dell’immobile.
In primo luogo, perché i lavori non vennero affatto effettuati solo dalla ditta Emilio TRANFA, ma anche da molte altre ditte (tra cui, Carrino Vetraria S.n.c. con sede in Benevento, via Napoli, 21; ditta Ciaramella Pasquale di Ceppaloni; dalla ditta Elio Lonardis, con sede in Molinara, via Chianella, 16/b; ditta Manganiello Ettore di Ceppaloni; Sideredil S.r.l., con sede in Roma, via Idrovore della Magliana, 25; Assembly Milite S.a.s., con sede in Cava dei Tirreni, via Petraro S. Stefano; ditta de Iapinis Ennio; ditta Farese Antonio; ditta Mariani Ettore; ditta Mazza Tubi e Inguarniture; ditta Nicola Rosa).
Per la precisione, la ditta Emilio Tranfa effettuò unicamente i lavori di costruzione a rustico dell’immobile ed alcune rifiniture esterne.
Soprattutto, però, i MASTELLA hanno regolarmente pagato tutte queste imprese, a partire proprio dalla ditta Emilio TRANFA. E ciò risulta dalle fatture, assegni e quietanze che si producono, documenti che attestano il materiale ed effettivo pagamento di tutti i lavori (doc. n. 21).
Altro che regalo!
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LA SUERO GIA’ CONDANNATA DAL GIUDICE DEL LAVORO
(SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO)
SMONTATA LA FAVOLETTA DELLE VESSAZIONI SUBITE…
(pag. 24 ) (…) V. – Infine, la SUERO ha sostenuto che, in ragione dei suoi contrasti con la LONARDO, avrebbe subito vessazioni sul posto di lavoro, tanto da essere stata costretta a dimettersi per giusta causa.
Sta di fatto però che, da una rapida indagine difensiva, è emerso che il Tribunale del lavoro di Benevento, con sentenza n. 18856/06, passata in giudicato, ha condannato la SUERO a versare alla ASL BN1 la somma di circa 25.000 euro, qualificando quindi come ingiustificate le sue dimissioni dal lavoro (doc. n. 24)!

IL ‘SUPER TESTE’ GIUSEPPE DE LORENZO HA GIA’ SUBITO UNA CONDANNA PER DIFFAMAZIONE

(pag. 29) (…) Sta di fatto che il DE LORENZO, fra l’altro, ha omesso di riferire alla Pubblica Accusa di essere stato condannato proprio per diffamazione sia nei confronti di uno dei suoi superiori gerarchici, tale dott. LUCIANO (doc. n. 33), sia nei confronti di tale Italo PALUMBO (con sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 3 aprile 2007 – di conferma della decisione di primo grado - che la Cassazione ha annullato solo a seguito e per effetto di remissione di querela, con condanna alle spese del DE LORENZO – cfr. sentenza V Sezione penale n. 35044/2009 – doc. n. 34).
È forse utile ad illustrare la personalità del DE LORENZO riportare quanto egli ebbe modo di dichiarare in occasione della pronuncia di condanna per diffamazione del 2007 alla stampa, immancabilmente presente a tutti i suoi atti: “Infine DE LORENZO ha chiesto al Ministro della Giustizia, Clemente MASTELLA, che presso la locale sede del Giudice di Pace, si faccia chiarezza. E sono convinto che il Ministro, anche lui esempio indiscusso di politico dalle mani pulite che, proprio in questi giorni sta subendo angherie di ogni tipo, non potrà che condividere il mio asserito” (Il Quaderno.it del 28 settembre 2007 – doc. n. 33).
Ulteriori commenti paiono francamente superflui.







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