Alessandra Lonardo Mastella, presidente del Consiglio Regionale della Campania
   
   
   
   
   
   
   
   

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ISTITUZIONE DEL GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Testo integrale della Legge

 

Articolo 1: Istituzione

  1. E’ istituito presso il Consiglio Regionale della Campania, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza di seguito denominato Garante, al fine di assicurare il riconoscimento dei diritti universali dei minori per come sancito nella Convenzione sui diritti del fanciullo di New York e dalla Carta Europea dei diritti del fanciullo.
  2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

 

Articolo 2: Tutela degli interessi diffusi

  1. La Regione Campania si impegna a difendere i diritti dei bambini di ogni colore, religione, cultura ed etnia di tutto il mondo, al fine di contribuire a promuovere il diritto alla vita, alla famiglia, all’istruzione ed all’assistenza sanitaria di tutti i bambini.
  2. La Regione Campania adotterà ogni forma di controllo e di vigilanza, affinché la riforma del titolo V della Costituzione sul decentramento rafforzi l’eliminazione delle disparità tra minori, basata sulla ricchezza delle Regioni cui appartengono, accogliendo la raccomandazione del Comitato ONU del 31 Gennaio 2003.

 

Articolo 3: Funzioni

Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) In collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, promuove iniziative per una maggiore diffusione di una cultura dell’infanzia, finalizzata a riconoscere i minori come “soggetti titolari di diritti” sostenendo forme di partecipazione degli stessi nella vita delle comunità locali;
b) Vigila, con la collaborazione di operatori preposti che sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione Internazionale dei soggetti in età evolutiva, raccogliendo segnalazioni provenienti anche da minori,famiglie,associazioni enti e scuola laddove tali diritti siano violati, adoperandosi verso le amministrazioni competenti per rimuoverne perentoriamente le cause;
c) Promuove, in accordo con la Presidenza del Consiglio Regionale e con le istituzioni competenti in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l’infanzia, istituita dall’art.1 L.23.12 1997, n. 451;
d) Interviene nei procedimenti amministrativi della regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali,ove sussistano fattori di rischio in danno alle persone di minore età;
e) Promuove, anche in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell’abuso dell’infanzia e dell’adolescenza, sfruttamento o violenza sui minori, tese anche a sviluppare nei minori la consapevolezza della percezione degli abusi subiti, promuove idonee campagne pubblicitarie e di documentazione negli aeroporti, porti e stazioni ferroviarie della regione contro il turismo sessuale in danno dei minori,
f) Promuove, in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale, della chiesa e del sindacato, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e del lavoro minorile;
g) Cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all’infanzia e all’adolescenza, vigila, in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell’infanzia stessa, allo scopo di segnalare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della Rai;
h) Cura la realizzazione di un’anagrafe regionale dei minori fuori famiglia, nonché delle associazioni a vario titolo impegnate a difesa dei minori;
i) Vigila sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo ai sensi della legge n. 698/1975;
j) Segnala, alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico sanitario, abitativo, urbanistico;
k) Promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni, iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento, riabilitazione e concorre ad assicurare ad ogni minore il diritto al trattamento ottimale;
l) Promuove maggiori iniziative a favore dei bambini ospedalizzati e delle loro famiglie, vigila sulle attività delle strutture sanitarie, socio assistenziali convenzionate con la regione o da essa accreditate, per la tutela dei diritti del minore;
m) Fornisce ogni sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali ai quali assicura lo svolgimento di attività di formazione e propone alla giunta regionale lo svolgimento di tali attività ;
n) istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori, assicurando ad essi la consulenza ed il sostegno necessario;
o) Verifica le condizioni e gli interventi volti all’accoglienza ed all’inserimento del minore straniero anche non accompagnato, favorendo l’introduzione del mediatore culturale per l’infanzia;
p) Collabora all’attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza in ambito regionale ai sensi della legge 451/1997;
q) Formula proposte ed esprime rilievi su atti normativi e di indirizzo riguardanti l’infanzia e la famiglia, di competenza della regione, delle province e dei comuni;
r) Favorisce una nuova cultura urbanistica, finalizzata alla previsione obbligatoria nei PRG di aree destinate all’infanzia ed all’adolescenza;
s) Favorisce di concerto con i Comandi Territoriali di Vigili Urbani la figura del “Vigile per l’Infanzia” nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il garante per l’infanzia e l’adolescenza :
t) stabilisce intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
u) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
v) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e con le autorità giudiziarie;
promuove interventi sostitutivi in caso di inadempienze o gravi ritardi nell’azione degli enti locali a tutela dei minori;

 

Articolo 4: Nomina

1.La Presidenza del Consiglio Regionale, individua nel mondo del volontariato, della cultura, dello sport e dello spettacolo, personalità che si sono contraddistinte per il loro impegno a favore dell’infanzia, segnalandoli a ricoprire annualmente il ruolo di “ amico dei bambini” e con essi curare la realizzazione di eventi per la raccolta di fondi da destinare ad enti ed associazioni particolarmente impegnate nella difesa dei diritti dell’infanzia, e per situazioni di particolare emergenza per le attività svolte a sostegno del garante.
2.Stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici, del privato sociale ed enti morali per istituire un tavolo di lavoro regionale denominato: “Infanzia, cantiere aperto” per la piena attuazione e realizzazione delle attività di cui all’art.3.

 

Articolo 5: Requisiti ed incompatibilità

Il Garante è nominato dal consiglio tra persone di specchiata moralità, con documentata esperienza nel campo della tutela dei diritti dell’infanzia. E’ eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri della regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
L’incarico di cui al comma 1, ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.
Sono incompatibili con l’incarico di cui al comma 1:
a) i membri del parlamento, i ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali, e i titolari di altre elettive;
b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende Usl e delle aziende ospedaliere regionali;
c) i coordinatori della rete dei servizi degli ambiti territoriali di cui all’art. 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n.328: legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla regione e/o da altri enti pubblici;
e) i segretari regionali, provinciali e locali di partiti, di movimenti politici e di organizzazioni sindacali;
L’incarico è inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, anche libero professionale, ovvero rappresentativa, e può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale.

 

Articolo 6: Indennità

Al Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza spettano indennità di funzioni, il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico presso la Regione Campania.

 

Articolo 7: Rapporti con il Difensore Civico

Il Difensore Civico e il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell’ambito delle rispettive competenze.

 

Articolo 8: Sede, relazioni e pubblicità

1.L’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ha sede presso il Consiglio Regionale, può essere articolato in sedi decentrate ed avvalersi della struttura regionale e/o provinciale competente in materia di servizi sociali.
Il Consiglio Regionale determina annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.
2.Il Garante, riferisce in Consiglio, almeno ogni sei mesi sull’attività svolta corredata da osservazioni e suggerimenti, ed invia entro il 31 marzo di ogni anno al presidente del consiglio regionale una relazione esplicativa.
3.Il Consiglio esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi statutari della regione e degli enti istituzionali che si occupano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.
Della relazione annuale è data adeguata pubblicità nel Burc, sugli organi di stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive.

 

Articolo 9: Conferenza regionale sull’Infanzia

Al fine di promuovere lo sviluppo di una maggiore sensibilità sui temi dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il consiglio regionale organizza ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dei minori, una conferenza regionale sull’infanzia e l’adolescenza in collaborazione con il garante, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.

 

Articolo 10: Norma Finanziaria

Alla spesa derivante dall’attuazione della presente legge si fa fronte con l’iscrizione di appositi articoli nei capitoli di Bilancio di previsione del Consiglio Regionale.
Per le finalità della presente legge è destinata una quota parte delle risorse per la realizzazione di servizi di protezione e tutela dei minori, a carico del Fondo Unico per le politiche sociali.

 

Articolo 11: Dichiarazione d’Urgenza

La presente Legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

 







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