| Articolo
1: Istituzione
- E’ istituito presso il Consiglio Regionale della
Campania, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
di seguito denominato Garante, al fine di assicurare il
riconoscimento dei diritti universali dei minori per come
sancito nella Convenzione sui diritti del fanciullo di New
York e dalla Carta Europea dei diritti del fanciullo.
- Il Garante svolge la propria attività in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e
non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico
o funzionale.
Articolo 2: Tutela degli interessi diffusi
- La Regione Campania si impegna a difendere i diritti dei
bambini di ogni colore, religione, cultura ed etnia di tutto
il mondo, al fine di contribuire a promuovere il diritto
alla vita, alla famiglia, all’istruzione ed all’assistenza
sanitaria di tutti i bambini.
- La Regione Campania adotterà ogni forma di controllo
e di vigilanza, affinché la riforma del titolo V
della Costituzione sul decentramento rafforzi l’eliminazione
delle disparità tra minori, basata sulla ricchezza
delle Regioni cui appartengono, accogliendo la raccomandazione
del Comitato ONU del 31 Gennaio 2003.
Articolo 3: Funzioni
Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) In collaborazione con gli enti e le istituzioni che si
occupano di minori, promuove iniziative per una maggiore diffusione
di una cultura dell’infanzia, finalizzata a riconoscere
i minori come “soggetti titolari di diritti” sostenendo
forme di partecipazione degli stessi nella vita delle comunità
locali;
b) Vigila, con la collaborazione di operatori preposti che
sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla
Convenzione Internazionale dei soggetti in età evolutiva,
raccogliendo segnalazioni provenienti anche da minori,famiglie,associazioni
enti e scuola laddove tali diritti siano violati, adoperandosi
verso le amministrazioni competenti per rimuoverne perentoriamente
le cause;
c) Promuove, in accordo con la Presidenza del Consiglio Regionale
e con le istituzioni competenti in materia di servizi sociali
ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata
italiana per l’infanzia, istituita dall’art.1
L.23.12 1997, n. 451;
d) Interviene nei procedimenti amministrativi della regione
e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali,ove sussistano
fattori di rischio in danno alle persone di minore età;
e) Promuove, anche in collaborazione con gli enti locali ed
altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento
dell’abuso dell’infanzia e dell’adolescenza,
sfruttamento o violenza sui minori, tese anche a sviluppare
nei minori la consapevolezza della percezione degli abusi
subiti, promuove idonee campagne pubblicitarie e di documentazione
negli aeroporti, porti e stazioni ferroviarie della regione
contro il turismo sessuale in danno dei minori,
f) Promuove, in collaborazione con gli enti competenti e con
le organizzazioni del privato sociale, della chiesa e del
sindacato, iniziative per la tutela dei diritti dei minori
in particolar modo con riferimento al fenomeno della dispersione
scolastica e del lavoro minorile;
g) Cura la realizzazione di servizi di informazione destinati
all’infanzia e all’adolescenza, vigila, in collaborazione
con il Corecom, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione
a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive
e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati
i bambini sia sotto il profilo della percezione infantile
che in ordine alla rappresentazione dell’infanzia stessa,
allo scopo di segnalare all’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, le eventuali trasgressioni commesse in
coerenza con il codice di autoregolamentazione della Rai;
h) Cura la realizzazione di un’anagrafe regionale dei
minori fuori famiglia, nonché delle associazioni a
vario titolo impegnate a difesa dei minori;
i) Vigila sull’assistenza prestata ai minori ricoverati
in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali
o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche
in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo
ai sensi della legge n. 698/1975;
j) Segnala, alle competenti amministrazioni pubbliche fattori
di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni
ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico
sanitario, abitativo, urbanistico;
k) Promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali
competenti e le associazioni, iniziative a favore dei minori
a rischio affetti da malattie di rilevante impatto sociale,
sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento,
riabilitazione e concorre ad assicurare ad ogni minore il
diritto al trattamento ottimale;
l) Promuove maggiori iniziative a favore dei bambini ospedalizzati
e delle loro famiglie, vigila sulle attività delle
strutture sanitarie, socio assistenziali convenzionate con
la regione o da essa accreditate, per la tutela dei diritti
del minore;
m) Fornisce ogni sostegno tecnico e legale agli operatori
dei servizi sociali ai quali assicura lo svolgimento di attività
di formazione e propone alla giunta regionale lo svolgimento
di tali attività ;
n) istituisce un elenco al quale può attingere anche
il giudice competente per la nomina di tutori o curatori,
assicurando ad essi la consulenza ed il sostegno necessario;
o) Verifica le condizioni e gli interventi volti all’accoglienza
ed all’inserimento del minore straniero anche non accompagnato,
favorendo l’introduzione del mediatore culturale per
l’infanzia;
p) Collabora all’attività di raccolta ed elaborazione
di tutti i dati relativi alla condizione dell’infanzia
e dell’adolescenza in ambito regionale ai sensi della
legge 451/1997;
q) Formula proposte ed esprime rilievi su atti normativi e
di indirizzo riguardanti l’infanzia e la famiglia, di
competenza della regione, delle province e dei comuni;
r) Favorisce una nuova cultura urbanistica, finalizzata alla
previsione obbligatoria nei PRG di aree destinate all’infanzia
ed all’adolescenza;
s) Favorisce di concerto con i Comandi Territoriali di Vigili
Urbani la figura del “Vigile per l’Infanzia”
nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge
il garante per l’infanzia e l’adolescenza :
t) stabilisce intese ed accordi con ordini professionali e
organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
u) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca
con organismi pubblici e privati;
v) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni
del territorio regionale impegnate nella tutela dell’infanzia
e dell’adolescenza e con le autorità giudiziarie;
promuove interventi sostitutivi in caso di inadempienze o
gravi ritardi nell’azione degli enti locali a tutela
dei minori;
Articolo 4: Nomina
1.La Presidenza del Consiglio Regionale, individua nel mondo
del volontariato, della cultura, dello sport e dello spettacolo,
personalità che si sono contraddistinte per il loro
impegno a favore dell’infanzia, segnalandoli a ricoprire
annualmente il ruolo di “ amico dei bambini” e
con essi curare la realizzazione di eventi per la raccolta
di fondi da destinare ad enti ed associazioni particolarmente
impegnate nella difesa dei diritti dell’infanzia, e
per situazioni di particolare emergenza per le attività
svolte a sostegno del garante.
2.Stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici, del
privato sociale ed enti morali per istituire un tavolo di
lavoro regionale denominato: “Infanzia, cantiere aperto”
per la piena attuazione e realizzazione delle attività
di cui all’art.3.
Articolo 5: Requisiti ed incompatibilità
Il Garante è nominato dal consiglio tra persone di
specchiata moralità, con documentata esperienza nel
campo della tutela dei diritti dell’infanzia. E’
eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri
della regione. Dopo la terza votazione è eletto il
candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri
assegnati.
L’incarico di cui al comma 1, ha durata triennale ed
è rinnovabile una sola volta.
Sono incompatibili con l’incarico di cui al comma 1:
a) i membri del parlamento, i ministri, i consiglieri e gli
assessori regionali, provinciali e comunali, e i titolari
di altre elettive;
b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende
Usl e delle aziende ospedaliere regionali;
c) i coordinatori della rete dei servizi degli ambiti territoriali
di cui all’art. 8, comma 3, lettera a) della legge 8
novembre 2000, n.328: legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali;
d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche
o società a partecipazione pubblica, nonché
gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni
che ricevono che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla
regione e/o da altri enti pubblici;
e) i segretari regionali, provinciali e locali di partiti,
di movimenti politici e di organizzazioni sindacali;
L’incarico è inoltre incompatibile con qualsiasi
altra attività lavorativa, anche libero professionale,
ovvero rappresentativa, e può essere revocato per gravi
e comprovati motivi di ordine morale.
Articolo 6: Indennità
Al Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza spettano
indennità di funzioni, il rimborso spese ed il trattamento
di missione nella misura prevista per il difensore civico
presso la Regione Campania.
Articolo 7: Rapporti con il Difensore Civico
Il Difensore Civico e il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse
comune, coordinando la propria attività nell’ambito
delle rispettive competenze.
Articolo 8: Sede, relazioni e pubblicità
1.L’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza
ha sede presso il Consiglio Regionale, può essere articolato
in sedi decentrate ed avvalersi della struttura regionale
e/o provinciale competente in materia di servizi sociali.
Il Consiglio Regionale determina annualmente il fondo a disposizione
per le spese di funzionamento.
2.Il Garante, riferisce in Consiglio, almeno ogni sei mesi
sull’attività svolta corredata da osservazioni
e suggerimenti, ed invia entro il 31 marzo di ogni anno al
presidente del consiglio regionale una relazione esplicativa.
3.Il Consiglio esamina e discute la relazione ed adotta le
determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi
statutari della regione e degli enti istituzionali che si
occupano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.
Della relazione annuale è data adeguata pubblicità
nel Burc, sugli organi di stampa e sulle emittenti radiofoniche
e televisive.
Articolo 9: Conferenza regionale sull’Infanzia
Al fine di promuovere lo sviluppo di una maggiore sensibilità
sui temi dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
il consiglio regionale organizza ogni tre anni, in occasione
della celebrazione della giornata italiana per i diritti dei
minori, una conferenza regionale sull’infanzia e l’adolescenza
in collaborazione con il garante, con la struttura regionale
competente in materia di servizi sociali, con gli enti locali
e con tutti i soggetti interessati alle attività.
Articolo 10: Norma Finanziaria
Alla spesa derivante dall’attuazione della presente
legge si fa fronte con l’iscrizione di appositi articoli
nei capitoli di Bilancio di previsione del Consiglio Regionale.
Per le finalità della presente legge è destinata
una quota parte delle risorse per la realizzazione di servizi
di protezione e tutela dei minori, a carico del Fondo Unico
per le politiche sociali.
Articolo 11: Dichiarazione d’Urgenza
La presente Legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Campania.
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